16 maggio 2011

Pubblicato il D.L. che prevede l'aumento dell'IPT

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
(GU n. 109 del 12-5-2011)

Art. 17
Tributi propri connessi al trasporto su gomma

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione
specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la
relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri
vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con disegno di
legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di
cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
in conformita' alle seguenti norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive
intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni
altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli,
motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e
usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di
inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle
esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o
sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011
continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalita'
previste dalla vigente normativa. La riscossione puo' essere
effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto
previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso.

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