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18 luglio 2011

Modifiche alla cancellazione del fermo amministrativo

DECRETO-LEGGE
13 maggio 2011, n. 70

convertito, con modificazioni nella
LEGGE
12 luglio 2011, n. 106
(G.U. n. 160 del 12.7.2011)


(art. 7 - comma 2 - lettera gg - octies)
- in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;

07 giugno 2011

Provvedimenti giudiziari e amministrativi

Con la circolare prot. n.DSD/0005010/11 del 2 maggio 2011, il PRA ha fornito indicazioni sulle formalità di trascrizione dei provvedimenti giudiziari e amministrativi.

Le formalità vengono analizzate sia sotto il profilo fiscale, prevedendo la gratuità per alcune di esse, sia per quanto riguarda la documentazione da allegare.

  • Confisca amministrativa
  • Confisca penale
  • Sequestro giudiziario
  • Sequestro conservativo
  • Sequestro conservativo richiesto dall'Agenzia delle Entrate
  • Sequestro conservativo penale
  • Sequestro emesso in applicazione della legge antimafia
  • Sequestro preventivo
  • Sequestro probatorio
  • Fermo amministrativo
  • Pignoramento
  • Ipoteca giudiziale
  • Domanda giudiziale
  • Sentenza di fallimento
  • Concordato preventivo
  • Alienazione/Radiazione dei veicoli abbandonati su area pubblica
  • Sentenza del Giudice di Pace
  • Procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio
  • Sentenza penale

In particolare sul fermo amministrativo (art.86 DPR n.602/1973) viene rimarcato il divieto di utilizzo del veicolo e che, solo le risultanze della visura PRA, attestano la presenza o meno del fermo.

Vengono analizzati in dettaglio i casi di trascrizione al PRA di un trasferimento di proprietà successivo all'iscrizione del fermo e quando non si applica il divieto di radiazione dei veicoli gravati da fermo.

Infine viene introdotta la trascrizione del provvedimento di sospensione del gravame.

17 maggio 2010

Informativa sul fermo amministrativo dei veicoli

Il fermo amministrativo
L'iscrizione del fermo amministrativo scatta trascorsi i 60 giorni concessi per il pagamento di una cartella esattoriale della Pubblica Amministrazione, avviene d’ufficio, senza bisogno dei documenti detenuti dal proprietario.
Agisce inibendo la disponibilità dell'autovettura, cioè impedendo di venderla, demolirla e soprattutto impedendo di usarla (se utilizzata sarebbe colpita dalla sanzione, di cui al comma 8 dell’art. 214 del Nuovo Codice della Strada in vigore).
Poiché il Certificato Di Proprietà e la Carta di Circolazione restano intatti (apparentemente "regolari") nelle mani dell’intestatario, tutto ruota dunque in primis intorno al rapporto di "buona fede".
Ciò significa che il venditore deve cedere in piena proprietà, senza vincoli e gravami, mentre il compratore deve porre in essere una minima attività di verifica, compatibilmente con gli eventuali limiti di conoscibilità dati dagli strumenti disponibili.

L'informativa che riceve il contribuente
I concessionari del servizio nazionale della riscossione avvisano preventivamente i debitori morosi, prima dell' iscrizione vera e propria, che, in mancanza di pagamento degli importi dovuti, si provvederà a rendere operativo il fermo amministrativo dei veicoli.
Il versamento può essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli del concessionario, al fine di consentire allo stesso concessionario di acquisire il pagamento e di non iscrivere al P.R.A. il fermo amministrativo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il fermo amministrativo è una misura cautelare che può essere adottata soltanto a seguito dell’inutile scadenza del termine (sessanta giorni dalla notifica della cartella) di cui il contribuente dispone per il pagamento del debito iscritto a ruolo e colpisce unicamente coloro che, già a conoscenza dell’esistenza di un proprio debito, non l’abbiano assolto.

L'iscrizione
Il provvedimento viene iscritto al P.R.A. a seguito di presentazione da parte del concessionario della riscossione, anche per via telematica.
Il concessionario, entro cinque giorni dall’esecuzione del fermo, ne dà comunicazione al contribuente.

La cancellazione
In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, la cancellazione deve essere effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo emesso dal concessionario della riscossione, dietro versamento, delle spese di iscrizione e di cancellazione.
In caso di sgravio totale per indebito, la cancellazione dell’iscrizione del fermo avviene gratuitamente a cura del concessionario. Non è dovuta alcuna somma neanche per l’iscrizione del fermo.
In caso di vendita del mezzo con atto di data anteriore all’iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, il P.R.A. entro dieci giorni dall’iscrizione ne dà tempestiva comunicazione al concessionario che provvede immediatamente all’annullamento del fermo informandone il contribuente. La cancellazione dell’iscrizione del fermo avviene gratuitamente a cura del concessionario; in tal caso, non è dovuta al P.R.A. alcuna somma neanche per l’iscrizione del fermo.