17 maggio 2010

Informativa sul fermo amministrativo dei veicoli

Il fermo amministrativo
L'iscrizione del fermo amministrativo scatta trascorsi i 60 giorni concessi per il pagamento di una cartella esattoriale della Pubblica Amministrazione, avviene d’ufficio, senza bisogno dei documenti detenuti dal proprietario.
Agisce inibendo la disponibilità dell'autovettura, cioè impedendo di venderla, demolirla e soprattutto impedendo di usarla (se utilizzata sarebbe colpita dalla sanzione, di cui al comma 8 dell’art. 214 del Nuovo Codice della Strada in vigore).
Poiché il Certificato Di Proprietà e la Carta di Circolazione restano intatti (apparentemente "regolari") nelle mani dell’intestatario, tutto ruota dunque in primis intorno al rapporto di "buona fede".
Ciò significa che il venditore deve cedere in piena proprietà, senza vincoli e gravami, mentre il compratore deve porre in essere una minima attività di verifica, compatibilmente con gli eventuali limiti di conoscibilità dati dagli strumenti disponibili.

L'informativa che riceve il contribuente
I concessionari del servizio nazionale della riscossione avvisano preventivamente i debitori morosi, prima dell' iscrizione vera e propria, che, in mancanza di pagamento degli importi dovuti, si provvederà a rendere operativo il fermo amministrativo dei veicoli.
Il versamento può essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli del concessionario, al fine di consentire allo stesso concessionario di acquisire il pagamento e di non iscrivere al P.R.A. il fermo amministrativo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il fermo amministrativo è una misura cautelare che può essere adottata soltanto a seguito dell’inutile scadenza del termine (sessanta giorni dalla notifica della cartella) di cui il contribuente dispone per il pagamento del debito iscritto a ruolo e colpisce unicamente coloro che, già a conoscenza dell’esistenza di un proprio debito, non l’abbiano assolto.

L'iscrizione
Il provvedimento viene iscritto al P.R.A. a seguito di presentazione da parte del concessionario della riscossione, anche per via telematica.
Il concessionario, entro cinque giorni dall’esecuzione del fermo, ne dà comunicazione al contribuente.

La cancellazione
In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, la cancellazione deve essere effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo emesso dal concessionario della riscossione, dietro versamento, delle spese di iscrizione e di cancellazione.
In caso di sgravio totale per indebito, la cancellazione dell’iscrizione del fermo avviene gratuitamente a cura del concessionario. Non è dovuta alcuna somma neanche per l’iscrizione del fermo.
In caso di vendita del mezzo con atto di data anteriore all’iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, il P.R.A. entro dieci giorni dall’iscrizione ne dà tempestiva comunicazione al concessionario che provvede immediatamente all’annullamento del fermo informandone il contribuente. La cancellazione dell’iscrizione del fermo avviene gratuitamente a cura del concessionario; in tal caso, non è dovuta al P.R.A. alcuna somma neanche per l’iscrizione del fermo.

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