11 luglio 2011

Super bollo per le auto con più di 225 Kw

DECRETO-LEGGE

6 luglio 2011, n. 98
(G.U. n. 155 del 6.7.2011)

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Capo V
Disposizioni in materia di entrate

Art. 23
Norme in materia tributaria

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 (9), pari al 30 per cento dell'importo non versato.

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