20 giugno 2012

Regolamento 1071/2009 Chiarimenti del Ministero


Gestore dei Trasporti esterno
Il gestore dei trasporti esterno, cioè colui il quale viene inserito in un'impresa di autotrasporto tramite un contratto (quindi non un dipendente o soggetto interno), non può esercitare tale funzione se risulta anche inserito in un'altra impresa di trasporto ricoprendo specifiche cariche, quali per esempio amministratore unico o componente del consiglio di amministrazione.
La stessa limitazione non è prevista per il gestore dei trasporti interno.

Adeguamento ai requisiti del regolamento CE 1071/2009
Le Province, quali gestori dell'Albo Autotrasportatori, possono dare più tempo alle imprese che non soddisfano i requisiti di professionalità e finanziaria per regolarizzare la propria situazione.
In sostanza, la dichiarazione per la dimostrazione dell'idoneità finanziaria (fideiussione, assicurazione o revisore contabile) può avere anche data successiva al 4 giugno 2012.

Modalità di cancellazione della imprese inadempienti
La cancellazione delle imprese che non si sono attivate per sistemare i nuovi requisiti richiesti dal regolamento CE 1071/2009, dovrà avvenire nel rispetto della procedura prevista per la cancellazione quindi non in automatico.

Cessione d'azienda senza l'adeguamento
E' possibile procedere con una cessione d'azienda o dell'intero parco veicolare anche quando l'impresa cedente non abbia effettuato l'adeguamento ai requisiti 1071/2009 e non si sia iscritta al REN.
Le uniche condizioni obbligatorie sono che l'impresa cedente risulti ancora iscritta all'Albo Autotrasportatori (anche se con un procedimento di cancellazione ancora in corso) e che sia ancora regolarmente iscritta in Camera di Commercio.

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