Le modifiche apportate alla tabella delle classi di inquinamento Ecopass introducono una nuova ingiustificata differenza tra categorie di veicoli.
Questo nonostante le buone intenzioni espresse dalla A.M.A.T. SRL nel commento riguardante la proposta di nuova tabellazione Ecopass:
senza però introdurre nuove incongruenze nell'impianto teorico del provvedimento;
E questo nonostante la stessa sentenza del TAR Lombardia n. 2995 del 15/7/2010 lamenti:
Il tutto in aperta contraddizione con i principi di proporzionalità e del “chi inquina paga”, che impongono di addossare gli eventuali costi del sistema in modo proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita sull’ambiente complessivo.
In pratica gli autocarri trasporto cose, di qualsiasi peso, che installano, successivamente all'acquisto, un filtro anti particolato che permette di inquadrarlo, ai soli fini del particolato, nella classe Euro 5; accedono gratuitamente nell'area Ecopass.
Un autobus trasporto persone, nelle stesse identiche condizioni, pagherà Euro 5,00.
26 novembre 2010
Ecopass non è uguale per tutti
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25 novembre 2010
Tar Lombardia Milano Sez. 4 sentenza n.2995/2010
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24 novembre 2010
Veicoli diesel con filtro anti particolato non di serie
A partire da dicembre 2010 decade l'equiparazione automatica alla categoria Euro 5 per i veicoli diesel provvisti di dispositivo anti particolato installato in un momento successivo all'acquisto, ossia non fornito di serie dal costruttore.
Vedi anche:
Tar Lombardia Milano Sez. 4 sentenza n.2995/2010
Vedi anche:
Tar Lombardia Milano Sez. 4 sentenza n.2995/2010
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22 novembre 2010
Utilizzo della targa ripetitrice
Con la Circolare Prot. n.93107 del 19 novembre 2010, il Ministero dei Trasporti ha chiarito l'obbligo di impiego della targa ripetitrice per i complessi veicolari in circolazione internazionale.
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