15 luglio 2011
Nuove regole per Ecopass Divieti per i camion in tutta la città - Milano
Chip e bollini sui parabrezza dei mezzi pesanti. La sperimentazione a settembre. Il modello è Londra - continua...
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14 luglio 2011
Pagare il bollo auto in ritardo
La manovra finanziaria (D.L. 6 luglio 2011 n.98), dopo quello breve e lungo ha introdotto il ravvedimento veloce.
In pratica, pagare una Tassa Automobilistica (bollo auto) con un ritardo entro i 15 giorni comporterà l'applicazione di una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo più gli interessi giornalieri al tasso vigente.
In pratica, pagare una Tassa Automobilistica (bollo auto) con un ritardo entro i 15 giorni comporterà l'applicazione di una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo più gli interessi giornalieri al tasso vigente.
Prorogato il SISTRI per imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi
L’articolo 6, comma 2, lett. f-octies) della legge n. 106 del 12/07/2011, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” (Gazzetta ufficiale del 12 luglio 2011, n. 160) ha previsto che, per imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 che trasportano rifiuti pericolosi) che hanno fino a 10 dipendenti, la data di piena operatività del Sistri non possa essere antecedente al 1° giugno 2012. Continua a leggere su Professioni&Imprese24
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13 luglio 2011
Il PD contro la nuova IPT
L'onorevole Silvia Velo vuole scongiurare che la reintroduzione dell'imposta si traduca in un nuovo forte freno per l'industria motoristica. E lancia delle proposte alternative.
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11 luglio 2011
Super bollo per le auto con più di 225 Kw
DECRETO-LEGGE
6 luglio 2011, n. 98
(G.U. n. 155 del 6.7.2011)
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Capo V
Disposizioni in materia di entrate
Art. 23
Norme in materia tributaria
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 (9), pari al 30 per cento dell'importo non versato.
6 luglio 2011, n. 98
(G.U. n. 155 del 6.7.2011)
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Capo V
Disposizioni in materia di entrate
Art. 23
Norme in materia tributaria
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 (9), pari al 30 per cento dell'importo non versato.
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