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01 agosto 2012
Visibile il Registro Elettronico Nazionale REN delle imprese di autotrasporto
Dal 27 luglio 2012 il REN è stato messo on-line per gli Uffici della Motorizzazione Civile e per le Province.
Le amministrazioni cominceranno quindi a popolarlo con i dati delle domande di iscrizione presentate fino a oggi, indicando tra l'altro il requisito di stabilimento ed il gestore dei trasporti.
In una seconda fase il REN sarà visibile a tutti gli interessati.
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21 giugno 2012
Autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada
Le autorizzazioni bilaterali e multilaterali per l'autotrasporto in ambito internazionale, non verranno più rilasciate se non alle imprese regolarmente iscritte al REN con un gestore dei trasporti con attestato internazionale.
Anche le imprese precedentemente esentate (le cosiddette ante 78) dovranno prima provvedere ad adeguarsi ai requisiti del regolamento 1071/2009 CE.
Inoltre il Ministero si riserva di fare verifiche sulle imprese che hanno un autorizzazione ancora in corso di validità.
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19 aprile 2012
Nuove modalità per l'accesso al mercato dell'autotrasporto
Il Decreto Legge 5/2012 ha introdotto una nuova modalità per chi intende iniziare una nuova attività di autotrasportatore.
Infatti, le imprese che intendono esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi con veicoli fino a 3,5t di peso complessivo (furgoni) possono accedere al mercato dell'autotrasporto acquistando n.2 autocarri (nuovi o usati) di categoria non inferiore a Euro 5.
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18 aprile 2012
Adeguamento delle imprese di trasporto merci per conto terzi
L'entrata in vigore del Regolamento (CE) n.1071/2009, ha innovato le condizioni da rispettare per esercitare il trasporto di merci su strada per conto terzi.
Cercherò di sintetizzare i passi da compiere per adeguarsi:
Requisito di idoneità finanziaria, nuove modalità per la dimostrazione
La vecchia “lettera bancaria” e la perizia sui veicoli o gli immobili non sono più valide e dovranno essere sostituite con una fideiussione bancaria o assicurativa oppure dalla certificazione di un revisore contabile.
Requisito di idoneità professionale, per tutte le imprese
Anche le imprese più “vecchie”, che in precedenza erano state esentate, dovranno dimostrare l'idoneità professionale attraverso la comunicazione del nominativo di un Gestore dei trasporti munito di attestato di capacità professionale.
Il DL 09/02/2012 n.5 (Legge sulle semplificazioni), ha previsto che, gli autotrasportatori che intendono svolgere la funzione di Gestore dei trasporti, siano dispensati dall'esame di idoneità professionale se dimostrano di aver diretto l'attività da almeno 10 anni.
Iscrizione al REN e rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio della professione
Il REN (Registro Elettronico Nazionale), è il nuovo archivio gestito dal Ministero dei Trasporti che si affianca, ma non sostituisce, l'Albo Autotrasportatori.
Per ottenere l'iscrizione e la relativa autorizzazione, l'impresa dovrà dimostrare di disporre di una sede “effettiva e stabile” e di una sede dove viene svolta la manutenzione dei veicoli (requisito di stabilimento).
In sostanza, cosa è necessario fare ?
Entro il 03/06/2012 tutte le imprese, anche quelle precedentemente esentate (come le imprese più “vecchie”), devono dimostrare il possesso di idoneità professionale, idoneità finanziaria e onorabilità e richiedere l'iscrizione al REN con il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione.
Il mancato adeguamento determina la cancellazione dall'Albo Autotrasportatori.
Naturalmente il nostro studio è a disposizione per l'effettuazione di tutti i nuovi adempimenti.
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06 febbraio 2012
Requisito di stabilimento
Sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 25/01/2012 relativo al requisito di “stabilimento” per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose e persone per c/terzi.
Ogni impresa deve dimostrare di disporre di una sede “effettiva e stabile” e di una sede dove viene svolta la manutenzione dei veicoli.
E' possibile che la sede effettiva e stabile sia individuata, per le imprese individuali, anche presso la residenza del titolare o presso la residenza anagrafica di un legale rappresentante con elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile.
La sede dove viene svolta la manutenzione dei veicoli può essere un'officina interna (DPR 14/12/1999 n.558) oppure un'officina esterna (abilitata almeno quale meccanica ed elettrauto).
Ogni impresa deve dimostrare di disporre di una sede “effettiva e stabile” e di una sede dove viene svolta la manutenzione dei veicoli.
E' possibile che la sede effettiva e stabile sia individuata, per le imprese individuali, anche presso la residenza del titolare o presso la residenza anagrafica di un legale rappresentante con elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile.
La sede dove viene svolta la manutenzione dei veicoli può essere un'officina interna (DPR 14/12/1999 n.558) oppure un'officina esterna (abilitata almeno quale meccanica ed elettrauto).
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