La circolare n.31/E del 6 luglio 2011 dell'Agenzia delle Entrate
OGGETTO: Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi - Applicazione della sanzione prevista dall’articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La circolare dettaglia le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate applicherà la sanzione, a seguito di violazioni del Codice Della Strada, di esclusione dai benefici fiscali.
In pratica è prevista la pubblicazione in una specifica sezione del proprio sito Internet dell'elenco delle imprese di autotrasporto che risulteranno escluse da tali benefici.
06 luglio 2011
Come tutelarsi nella vendita di un veicolo
10 SEMPLICI REGOLE PER EVITARE RISCHI CIVILI,FISCALI e PENALI.
1) Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” con autenticazione della propria firma.
2) La “dichiarazione di vendita” è contenuta nel retro del “Certificato di proprietà (CdP)” e, al momento della sottoscrizione deve contenere in particolare una marca da bollo da 14,62 Euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo (altrimenti se poi la marca non viene apposta si verrà sanzionati dall’Agenzia delle Entrate).
3) La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di una accettazione di eredità (la quale postulerebbe una autenticazione Notarile), ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, i dati dell’acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere mai in bianco.
4) Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo.
5) Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita .
6) Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti (*).
7) Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa della autentica della propria firma.
8) L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo, soprattutto per l’applicazione dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede potersi dimostrare l’estraneità a una violazione di circolazione documentandola con appunto una copia dell’avvenuta vendita autenticata in data anteriore alla violazione medesima, conseguentemente:
- in linea di principio per la vendita non sottoscrivere più di una volta e/o documenti diversi dal CdP, salvo quanto previsto al punto 3)
- diffidare, una volta già sottoscritto nei modi indicati, dell’eventuale richiesta di ulteriori sottoscrizioni, qualunque sia il motivo, ancorchè la giustificazione sia lo smarrimento del documento da Voi firmato, pretendendo comunque spiegazioni scritte e, ove davvero occorresse un nuovo intervento di firma, controllare che non siano stati cambiati i dati del compratore.
9) Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nell’autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non è una agevolazione, benché la proponessero come tale, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità, nonché della menzionata efficacia ai sensi dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice Stradale, esponendo inoltre al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita.
10) Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (che va trascritta al PRA - Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell’art. 94 del Codice della strada, entro 60 giorni dall’autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.
(*) Al di fuori degli Uffici della Motorizzazione e del PRA, i soggetti abilitati sono:
- il consulente automobilistico o un suo dipendente all’uopo delegato, presso i locali dell’agenzia, che, per autenticare, deve essere riconosciuta quale Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) con l’esposizione di apposito Logo
- i Funzionari comunali presso gli Uffici del Comune
- il Notaio presso il suo studio
Fonte: UNASCA https://www.unasca.it/
1) Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” con autenticazione della propria firma.
2) La “dichiarazione di vendita” è contenuta nel retro del “Certificato di proprietà (CdP)” e, al momento della sottoscrizione deve contenere in particolare una marca da bollo da 14,62 Euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo (altrimenti se poi la marca non viene apposta si verrà sanzionati dall’Agenzia delle Entrate).
3) La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di una accettazione di eredità (la quale postulerebbe una autenticazione Notarile), ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, i dati dell’acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere mai in bianco.
4) Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo.
5) Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita .
6) Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti (*).
7) Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa della autentica della propria firma.
8) L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo, soprattutto per l’applicazione dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede potersi dimostrare l’estraneità a una violazione di circolazione documentandola con appunto una copia dell’avvenuta vendita autenticata in data anteriore alla violazione medesima, conseguentemente:
- in linea di principio per la vendita non sottoscrivere più di una volta e/o documenti diversi dal CdP, salvo quanto previsto al punto 3)
- diffidare, una volta già sottoscritto nei modi indicati, dell’eventuale richiesta di ulteriori sottoscrizioni, qualunque sia il motivo, ancorchè la giustificazione sia lo smarrimento del documento da Voi firmato, pretendendo comunque spiegazioni scritte e, ove davvero occorresse un nuovo intervento di firma, controllare che non siano stati cambiati i dati del compratore.
9) Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nell’autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non è una agevolazione, benché la proponessero come tale, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità, nonché della menzionata efficacia ai sensi dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice Stradale, esponendo inoltre al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita.
10) Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (che va trascritta al PRA - Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell’art. 94 del Codice della strada, entro 60 giorni dall’autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.
(*) Al di fuori degli Uffici della Motorizzazione e del PRA, i soggetti abilitati sono:
- il consulente automobilistico o un suo dipendente all’uopo delegato, presso i locali dell’agenzia, che, per autenticare, deve essere riconosciuta quale Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) con l’esposizione di apposito Logo
- i Funzionari comunali presso gli Uffici del Comune
- il Notaio presso il suo studio
Fonte: UNASCA https://www.unasca.it/
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05 luglio 2011
Immatricolazioni e trasferimenti di proprietà a giugno 2011
La Motorizzazione ha immatricolato - nel mese di giugno 2011 - 168.832 autovetture, con una variazione di -1,70% rispetto a giugno 2011.
Nello stesso periodo ha registrato 381.012 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di +5,32%.
Nello stesso periodo ha registrato 381.012 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di +5,32%.
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04 luglio 2011
Rimborso pedaggi autostradali del 2010
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Deliberazione del Comitato con le modalità per richiedere la riduzione dei pedaggi autostradali.
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Agevolazioni per gli autotrasportatori
Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011.
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