Premesso che il comma 6 della Legge Regionale 14 luglio 2003 n.10 della Lombardia dice che:
6. Costituisce condizione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la perdita di possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi pubblici registri.Il concordato preventivo non configura la perdita di possesso del veicolo e pertanto la Tassa Automobilistica è dovuta.