La Legge 4 agosto 2010 n.127 ha introdotto importanti novità, alcune delle quali immediatamente operative.
Nuove indicazioni sulla scheda di trasporto
Sulla scheda di trasporto deve sempre essere indicato il numero di iscrizione all'Albo Autotrasportatori.
Inoltre devono essere riportate le istruzioni scritte fornite dal mittente, in particolare sui tempi di guida e di riposo e sui limiti di velocità, oppure il contratto di trasporto.
(Immediatamente operativa)
Nuovi termini di pagamento
Il pagamento delle prestazioni di trasporto deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione delle fattura; non sono ammessi accordi diversi tra le parti.
Superati i 60 giorni il vettore ha diritto al pagamento degli interessi moratori, superati i 90 giorni si applicano sanzioni ben più gravi fino all'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.
(Immediatamente operativa)
Gestione degli imballaggi e delle unità di movimentazione
La gestione dei pallets o dei containers deve essere espressamente indicata nel contratto di trasporto, in mancanza il vettore non può essere ritenuto responsabile per la loro mancata restituzione.
(Immediatamente operativa)
Disciplina dei tempi di carico e scarico
Viene riconosciuto un indennizzo al vettore per le attese subite nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
(In attesa del Decreto Dirigenziale applicativo)
Corrispettivo dei servizi di trasporto
Viene estesa anche ai contratti scritti l'applicazione dei “costi minimi di esercizio” come base da cui partire per calcolare il corrispettivo dovuto al vettore.
(In attesa di accordi tra le associazioni dei vettori e dei committenti)
Responsabilità condivisa del vettore e del committente
Introdotta la facoltà, da parte del sub-vettore di rivalersi direttamente sul mittente per ottenere il pagamento delle prestazioni di trasporto da lui svolte.
L'unico modo per il mittente di rimanere estraneo a richieste di pagamento da parte di imprese a lui sconosciute è quello di indicare espressamente nel contratto il divieto di affidare ad altro vettore l'esecuzione delle prestazioni di trasporto.
(Tra 12 mesi)
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