In sostanza, tutte le immatricolazioni ed i trasferimenti di proprietà pagheranno l'IPT proporzionale al numero di kw del veicolo (gli autocarri in base alla portata).
Il testo del DL:
comma 5-bis.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono modificate le misure dell’imposta provinciale di trascrizione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell’imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.
comma 5-ter.
Con il disegno di legge di stabilità il Governo promuove il riordino dell’imposta provinciale di trascrizione di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in conformità alle seguenti norme generali:
a) individuazione del presupposto dell’imposta nella immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nell’intestatario del bene mobile;
c) delimitazione dell’oggetto dell’imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell’imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla Provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d’imposta.
comma 5-quater.
Salvo quanto previsto dal comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale di trascrizione con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione viene effettuata dall'ACI senza oneri per le Province.
Nessun commento:
Posta un commento