Per quanto riguarda in particolare la Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie per i reati di cui: all’articolo 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, all’articolo 257 “Bonifica dei siti”, all’articolo 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, all’articolo 259 “Traffico illecito di rifiuti”, all’articolo 260 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ed all’articolo 260-bis “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”.
12 aprile 2011
Responsabilità delle imprese per reati ambientali
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