La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.
30 agosto 2011
Aumento IPT probabile entro il 16 settembre
Con la “Manovra-bis” (Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011) il Governo ha decretato la sparizione della tariffa IPT per gli atti soggetti ad IVA, con la conseguente applicazione della tariffa proporzionale per tutte le immatricolazioni/prime iscrizioni e i passaggi di proprietà, presentati al PRA a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL.
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