Disabili:novità introdotte con le modifiche alla legge regionale n.10/2003. 6 settembre 2011
Con la legge regionale n. 11/11 pubblicata sul BURL n. 31, suppl. ordinario del 3 agosto 2011, è stato modificato l’art. 44, comma 7, della legge regionale n. 10/2003 riguardante l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili. Pertanto, fermo restando che occorre presentare la domanda di esenzione agli uffici competenti utilizzando il modulo apposito reperibile anche sul sito www.tributi.regione.lombardia.it, si rammenta che l’esenzione medesima decorre dal periodo d’imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti (data della seduta della Commissione Medica Pubblica e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo adattamento del veicolo).
Nessun commento:
Posta un commento