L'entrata in vigore del Regolamento (CE) n.1071/2009, ha innovato le condizioni da rispettare per esercitare il trasporto di merci su strada per conto terzi.
Cercherò di sintetizzare i passi da compiere per adeguarsi:
Requisito di idoneità finanziaria, nuove modalità per la dimostrazione
La vecchia “lettera bancaria” e la perizia sui veicoli o gli immobili non sono più valide e dovranno essere sostituite con una fideiussione bancaria o assicurativa oppure dalla certificazione di un revisore contabile.
Requisito di idoneità professionale, per tutte le imprese
Anche le imprese più “vecchie”, che in precedenza erano state esentate, dovranno dimostrare l'idoneità professionale attraverso la comunicazione del nominativo di un Gestore dei trasporti munito di attestato di capacità professionale.
Il DL 09/02/2012 n.5 (Legge sulle semplificazioni), ha previsto che, gli autotrasportatori che intendono svolgere la funzione di Gestore dei trasporti, siano dispensati dall'esame di idoneità professionale se dimostrano di aver diretto l'attività da almeno 10 anni.
Iscrizione al REN e rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio della professione
Il REN (Registro Elettronico Nazionale), è il nuovo archivio gestito dal Ministero dei Trasporti che si affianca, ma non sostituisce, l'Albo Autotrasportatori.
Per ottenere l'iscrizione e la relativa autorizzazione, l'impresa dovrà dimostrare di disporre di una sede “effettiva e stabile” e di una sede dove viene svolta la manutenzione dei veicoli (requisito di stabilimento).
In sostanza, cosa è necessario fare ?
Entro il 03/06/2012 tutte le imprese, anche quelle precedentemente esentate (come le imprese più “vecchie”), devono dimostrare il possesso di idoneità professionale, idoneità finanziaria e onorabilità e richiedere l'iscrizione al REN con il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione.
Il mancato adeguamento determina la cancellazione dall'Albo Autotrasportatori.
Naturalmente il nostro studio è a disposizione per l'effettuazione di tutti i nuovi adempimenti.